Il quesito (del COA di Pescara) riguarda la compatibilità tra l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici con l’esercizio della facoltà prevista dalla legge regionale Abruzzo 14.2.2000, n. 9, art. 1, comma 4-bis. Ivi, in particolare, si prevede che i dipendenti dell’Avvocatura regionale possano essere assegnati alle diverse direzioni generali dell’ente per svolgere sia le funzioni tipiche dell’Avvocatura sia “funzioni amministrative di particolare complessità di competenza delle direzioni e dei servizi della stessa”.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“La Commissione ritiene in questa circostanza di ribadire il proprio costante e consolidato orientamento in tema di iscrizione nell’elenco degli avvocati presso enti pubblici.
Ci si riferisce, in ispecie, alle condizioni che devono essere garantite per assicurare il rispetto della norma – derogatoria – sulla compatibilità tra lo status di dipendente pubblico e l’iscrizione in albi.
Tra di esse vi è la necessità che l’attività professionale dell’avvocato-dipendente sia prestata esclusivamente in favore dell’ufficio legale dell’ente di appartenenza e che, per altro verso, l’ufficio di assegnazione dell’avvocato dipendente sia esclusivamente quello che si occupa degli affari legali (in termini i pareri di questa Commissione 12 dicembre 2007, n. 56 e 22 novembre 2005, n. 88).
Anche circa le funzioni in concreto svolte all’interno dell’Amministrazione, si è avuto modo di precisare – conformemente all’insegnamento della giurisprudenza forense e di legittimità – che l’attività richiesta al dipendente iscritto nell’elenco speciale dev’essere esclusivamente defensionale e di consulenza legale (cfr. pareri 9 maggio 2007, n. 28; 25 gennaio 2006, n. 1 e n. 2).
In conseguenza di quanto precede, la Commissione opina negativamente circa l’ipotesi descritta”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 21 luglio 2010, n. 43

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 43 del 21 Luglio 2010
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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