La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“In assenza di accordi bilaterali specifici sul punto, il soggetto richiedente potrà senz’altro ottenere il riconoscimento del titolo straniero e la dichiarazione di equipollenza con il titolo italiano di “avvocato”, previo l’eventuale espletamento di prove d’esame compensative.
Per i cittadini di Paesi extracomunitarî vale il disposto dell’art. 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, che prevede la possibilità di riconoscere titoli stranieri ai fini dell’esercizio di attività libero professionale nel nostro Paese.
La relativa procedura è disciplinata dall’art. 12, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, e prevede la presentazione di apposita domanda al Dicastero competente (nel caso di specie al Ministero della Giustizia), che provvederà con proprio decreto.”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 13 luglio 2006, n. 54
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 54 del 13 Luglio 2006- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera (quesito)
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