Il quesito (del COA di Pesaro) riguarda la possibilità di fornire a terzi, a fronte di istanze documentate, indirizzi di posta elettronica di avvocati iscritti nell’albo.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“Il quesito riguarda la materia della privacy e non l’ordinamento forense. Lo stesso potrebbe utilmente essere quindi indirizzato all’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

Tuttavia la questione sembra possa trovare piana soluzione nelle disposizioni vigenti.

Premesso che gli indirizzi di posta elettronica recano dati di carattere personale da trattare nel rispetto della normativa in materia (articolo 4, comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Garante già a partire dalla risposta a quesito 4 agosto 1997 (nel Bollettino n. 1 del maggio 1997, pag. 46, documento web n. 30843) riguardante la pubblicità dell’albo professionale dei dottori commercialisti, ha rilevato che anche quando le specifiche fonti normative non disciplinino espressamente le forme di consultazione dell’albo, tuttavia le comunicazioni di legge (nella specie, l’articolo 16, comma 4 della legge professionale forense – R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) rendono possibile una diffusa conoscibilità dell’albo presso le amministrazioni destinatarie e che inoltre ”gli albi dei liberi professionisti sono ispirati per la loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti agli albi”, come conferma la stessa legge professionale, che prevede l’affissione dell’albo nelle sale d’udienza. In conformità a precedenti decisioni dell’Autorità ed al parere 29 maggio 2003 (nel Bollettino n. 39 del maggio 2003, documento web n. 29840), specificamente riguardante il fenomeno dello spamming, può prescindersi dall’informativa e dal consenso espresso dell’interessato quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati (articolo 24, comma 1 lettera c) del Codice).

Nulla pertanto si oppone alla diffusione degli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli interessati per la pubblicazione sull’albo tenuto dal Consiglio dell’ordine”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 12 dicembre 2007, n. 61

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 61 del 12 Dicembre 2007
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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