La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“Il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (così come convertito nella l. 168/2005) prevede, all’art. 4, comma 2-bis, che: «conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela».
Ciò comporta che il candidato che abbia superato tutte le prove previste ottenga l’abilitazione professionale, e non anche l’iscrizione nell’albo, che è atto del tutto differente, e consegue solo alla deliberazione del Consiglio dell’Ordine competente, avente natura costitutiva.
Pertanto la richiesta di retrodatazione dell’iscrizione all’albo è del tutto infondata.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 22 novembre 2006, n. 74
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 74 del 22 Novembre 2006- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera (quesito)
0 Comment