Il quesito (del COA di Pesaro) riguarda coloro che abbiano conseguito l’abilitazione alla professione forense a seguito di un provvedimento cautelare di un giudice amministrativo ed alla successiva positiva valutazione della prova orale d’esame. In particolare si chiede se sia legittima la richiesta di retrodatare l’iscrizione alla data di superamento della prova rispetto a quella successiva di conforme delibera consiliare.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“Il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (così come convertito nella l. 168/2005) prevede, all’art. 4, comma 2-bis, che: «conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela».

Ciò comporta che il candidato che abbia superato tutte le prove previste ottenga l’abilitazione professionale, e non anche l’iscrizione nell’albo, che è atto del tutto differente, e consegue solo alla deliberazione del Consiglio dell’Ordine competente, avente natura costitutiva.

Pertanto la richiesta di retrodatazione dell’iscrizione all’albo è del tutto infondata.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 22 novembre 2006, n. 74

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 74 del 22 Novembre 2006
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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