Il quesito (del COA di Pesaro) prefigura l’ipotesi di un laureato in giurisprudenza che abbia conseguito successivamente una laurea in diritto canonico presso un’università pontificia e, inoltre, l’omologazione in Spagna della laurea italiana in giurisprudenza. Si chiede se si debba procedere all’iscrizione dell’interessato tra gli avvocati stabiliti del circondario dell’Ordine richiedente.

Il quesito descrive una serie di passaggi che l’interessato ha compiuto; essi si collocano, però, tutti nell’ambito dell’istruzione universitaria, e non anche in quello della professione forense.

Per ottenere l’iscrizione nella sezione dell’albo che contiene gli avvocati stabiliti (art. 6, d.lgs. 96/2001), così come per operare in regime di libera circolazione comunitaria, è necessario possedere un titolo di altro Stato membro che corrisponda a quello italiano di “avvocato” e che come tale sia elencato nella tabella di cui all’art. 2 del citato d.lgs. 96/2001.
Pertanto, non avendo il quesito riferito di alcuna iscrizione all’estero in elenchi o collegi di professionisti legali, non pare che, in un caso come quello descritto, si possa dar luogo ad alcuna iscrizione di competenza dell’ordine forense.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2011, n. 50

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 50 del 27 Aprile 2011
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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