La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
“Deve considerarsi in proposito il disposto del D.P.R. 286/1998 (così come modificato dal decreto-legge 241/2004 convertito nella l. 271/2004), il quale, all’art. 13, comma 8, prevede che «lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’àmbito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete». La disposizione intende senza ragionevole dubbio richiamare l’istituto del patrocinio a spese dello Stato nel suo complesso, anche se lo straniero vi è ammesso senza una preventiva valutazione delle sue condizioni reddituali.
Il beneficio dell’assistenza legale a carico della collettività è accompagnato, nella sua attuale disciplina (artt. 80 ss., D.P.R. 115/2002), da una serie di garanzie di qualità e regolarità della prestazione del professionista. In particolare riveste tale funzione di garanzia l’obbligo di iscrizione in apposito registro, con preventivo vaglio dell’Ordine di appartenenza, dell’avvocato interessato a svolgere tale tipo di difese.
Alla tassativa previsione in tal senso dell’art. 80, primo comma, del D.P.R. 115/2002, potrebbe derogarsi solo per espressa disposizione del legislatore in tal senso.
L’ipotesi ricostruttiva avanzata dal Consiglio dell’Ordine di Perugia non può pertanto condividersi”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 13 luglio 2005, n. 61
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 61 del 13 Luglio 2005- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera (quesito)
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