Il quesito (del COA di Perugia) attiene la validità, ai fini dell’ammissione all’esame di avvocato, di un certificato di compiuta pratica rilasciato al termine di un periodo di un solo anno, come previsto dalla normativa vigente fino al 1985.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“Per sostenere l’esame di abilitazione professionale e per ottenere il conseguente diritto all’iscrizione nell’albo degli avvocati è necessario essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 17, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.
In particolare è necessario avere riguardo al testo della norma come attualmente vigente, posto che non è il certificato di compiuta pratica in sé stesso a costituire requisito ai fini dell’iscrizione, quanto il suo contenuto, ossia il decorso del periodo di pratica legale prescritto, oggi necessariamente biennale.

La legge 24 luglio 1985, n. 406, che ha reintrodotto il biennio di pratica legale ha, peraltro, previsto (art. 6) un periodo transitorio, nel quale era ancora possibile far valere un tirocinio di durata inferiore: esso tuttavia si è concluso con la sessione di esami per l’anno 1987.

Pertanto chiunque intenda oggi sostenere l’esame di abilitazione professionale dovrà aver regolarmente atteso a due anni di pratica legale.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2005, n. 84

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 84 del 22 Novembre 2005
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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