Il quesito (del COA di Paola) concerne la cancellazione d’ufficio dell’avvocato divenuto pubblico dipendente, ed in particolare se essa debba essere disposta immediatamente oppure su richiesta dell’iscritto.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“La cancellazione di colui che si trovi in condizioni di incompatibilità, potendo avvenire d’ufficio ai sensi dell’art. 37, R.D.L. 1578/1933, non è ovviamente subordinata ad alcuna comunicazione da parte dell’iscritto.

Il Consiglio dell’Ordine provvede non appena ha notizia della sussistenza della condizione di incompatibilità o, al più tardi, in sede di revisione annuale degli albi, prevista dall’art. 16 del medesimo regio decreto.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 13 luglio 2006, n. 41

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 13 Luglio 2006
- Consiglio territoriale: COA Paola, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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