La Commissione osserva che la fattispecie in esame deve essere valutata alla stregua delle previsioni di cui all’art. 3 del R.DL. 1578/1933, secondo cui possono essere iscritti nell’Elenco Speciale annesso all’Albo: “Gli Avvocati degli Uffici Legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli Enti di cui al secondo comma per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’Ente presso il quale prestano la loro opera”, ed in merito alle quali ritiene di ribadire il proprio costante e consolidato orientamento in tema di iscrizione nell’elenco degli avvocati presso enti pubblici e conseguentemente delle condizioni che devono essere garantite per assicurare il rispetto della norma – derogatoria – sulla compatibilità tra lo status di dipendente pubblico e l’iscrizione in albi.
Al riguardo, il CNF si è espresso con ripetuti pareri, tra cui quello 25 gennaio 2006, n. 1, con cui sono stati richiamati come indefettibili per l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo i requisiti della precostituzione dell’Ufficio Legale dell’Ente e dell’assegnazione del dipendente all’Ufficio stesso e alla cura di cause ed affari propri dell’ente.
Il costante e consolidato orientamento – tanto del C.N.F. (cfr., tra gli altri, parere 25/01/2006, n. 1) quanto della Suprema Corte di Cassazione – in tema di iscrizione nell’elenco degli avvocati presso enti pubblici ribadisce che gli avvocati iscritti negli elenchi speciali debbano svolgere la loro attività presso uffici legali istituiti presso gli enti pubblici con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici e che il loro jus postulandi sia limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti. Ciò allo scopo di garantire quell’irrinunciabile esigenza di salvaguardare l’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati, normalmente garantita nell’esercizio della professione in forma libera (tra le altre, Cass. SS.UU. 19 agosto 2009, n. 18359; 10 novembre 2000, n. 1164; 19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 2000, n. 363).
Ne consegue che, nel caso di specie, mancando qualsiasi indicazione in ordine alla composizione, all’organigramma, all’autonomia funzionale e gerarchica dell’ipotizzato ufficio legale nei confronti della struttura amministrativa, manca l’antecedente logico e fattuale per poter valutare ove avvenga l’assegnazione dell’Avvocato, e cioè se lo stesso sia chiamato ad operare in un ufficio avente quella separatezza ed autonomia di attività che costituisce il primo requisito indispensabile per l’iscrizione nell’elenco speciale degli Avvocati degli enti pubblici.
Pertanto, non può ritenersi legittima l’iscrizione in elenco speciale ove non sussistano o comunque non siano valutabili dal COA i requisiti di cui all’art. 3 del R.DL. 1578/1933, riguardanti gli uffici legali.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 23 febbraio 2011, n. 30
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 30 del 23 Febbraio 2011- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
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