Il quesito (del COA di Palermo) riguarda la debenza del contributo annuale all’Ordine di appartenenza per gli iscritti sospesi in via cautelare o disciplinare.

In particolare il quesito scaturisce dalla circostanza, che si ritiene ingiusta, per cui colui che sia sospeso e poi riconosciuto estraneo ai fatti contestati è tenuto ad un versamento dal quale, viceversa, è esonerato colui che, dopo la sospensione, subisce anche la cancellazione o la radiazione.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“L’obbligo di pagare un contributo periodico all’Ordine è correlato all’iscrizione all’albo e non all’esercizio della professione.

Sulla scorta di questa considerazione trova una sua ragione l’obbligo, anche per il sospeso dall’esercizio professionale, di corrispondere il contributo all’Ordine, atteso che anche nel periodo di sospensione egli rimane comunque un iscritto.

La cancellazione o la radiazione fanno cessare, invece, il legame di appartenenza dell’interessato all’albo. Ciò non toglie che colui che subisce la cancellazione o la radiazione è tenuto al pagamento della quota di iscrizione all’albo finché la sanzione non è irrogata, compreso l’eventuale periodo di sospensione cautelare.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 13 luglio 2006, n. 47

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 47 del 13 Luglio 2006
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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