Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
“La legge professionale collega, senza possibilità di equivoco, l’utilizzo del titolo di “avvocato”, non tanto all’astratta idoneità all’esercizio professionale, quanto all’effettiva iscrizione all’albo. L’unica deroga è rappresentata dalla possibilità di conservare il titolo per coloro i quali, cancellati per causa diversa dall’indegnità, siano stati effettivamente iscritti all’albo, e dunque abbiano avuto titolo per esercitare la professione in concreto, per un periodo di tempo breve o lungo.
Pertanto deve chiaramente escludersi la possibilità di iscriversi all’albo in via fittizia al solo scopo di esibire il titolo di “avvocato”.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 27 aprile 2005, n. 36
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 36 del 27 Aprile 2005- Consiglio territoriale: COA Nola, delibera (quesito)
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