Il quesito (del COA di Nola) riguarda la possibilità, per un avvocato che abbia ricoperto la carica di membro della Commissione per l’esame di abilitazione professionale nella sessione 2003-04, di candidarsi ed essere eletto alla carica di consigliere dell’Ordine.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“Ai sensi dell’art. 22, comma 6, r.d.l. 1578/1933, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella l. 18 luglio 2003, n. 180, “gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni (per l’esame di avvocato, ndr) non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell’ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto”. Nonostante l’equivoco richiamo alla nozione di incandidabilità (la candidatura non assume, nel vigente ordinamento della professione, un rilievo giuridico, essendo possibile votare per qualsiasi iscritto nell’albo) la norma in questione dovrebbe essere interpretata nel senso dell’integrazione di una causa di ineleggibilità per le elezioni immediatamente successive al momento nel quale si è assunto l’incarico di componente della commissione o delle sottocommissioni per l’esame di avvocato. La causa di ineleggibilità si protrae, secondo la norma, fino alle elezioni immediatamente successive al momento nel quale, una volta espletate le relative funzioni, cessa la condizione di componente della commissione o delle sottocommissioni. E ciò in ragione del fatto che la disposizione non contempla la nomina a commissario o sottocommissario, bensì il fatto dell’aver ricoperto l’incarico.

Tuttavia pare necessario tenere conto della buona fede e dell’affidamento del soggetto che ricade nella fattispecie descritta.

In questo senso sarà necessario, al proposito, valutare se la nomina dei componenti della Commissione d’esame sia intervenuta prima o dopo il 22 luglio 2003, data di entrata in vigore della nuova normativa. Se la nomina è avvenuta in data successiva la causa di ineleggibilità deve ritenersi operante a tutti gli effetti; se – al contrario – è avvenuta in epoca precedente deve aversi riguardo al contegno tenuto dal professionista una volta avuta conoscenza della nuova norma: ove egli si sia prontamente astenuto dal partecipare ai lavori della Commissione e abbia rassegnato le proprie dimissioni potrà ritenersi eleggibile alla carica di Consigliere nel corso della successiva tornata elettorale”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 22 novembre 2005, n. 82

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 82 del 22 Novembre 2005
- Consiglio territoriale: COA Nola, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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