Il quesito (del COA di Milano) riguarda l’attività di studio ed aggiornamento svolta in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, prevista dall’art. 4 comma 1, lettera e) del Regolamento per la formazione professionale continua 13 luglio 2007. Si chiede, in particolare, se per l’intervento in tali attività formative possa essere richiesta una quota di partecipazione e se la loro organizzazione e gestione di tali attività possa essere affidata ad Enti e Società esterne.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“La richiamata disposizione del Regolamento sulla formazione dev’essere opportunamente collegata col canone I dell’art. 17 del codice deontologico vigente che consente “a fini non lucrativi l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati”.
Va anche tenuta presente la raccomandazione, più volte ribadita, per l’estensione della tendenziale gratuità della formazione, prevista dall’art. 7 comma 3 del Regolamento, all’intero sistema forense, comprensivo delle Associazioni e dell’attività interna agli Studi professionali.
In considerazione di quanto sopra non può dunque essere esclusa a priori la possibilità che le attività siano svolte con organizzazione e gestione esterna a pagamento e che la partecipazione possa essere subordinata al versamento di una quota. Il limite deontologico e regolamentare è evidentemente rappresentato dal mero recupero della spesa e dall’assenza di qualsiasi margine ed avanzo che potrebbe, in effetti, tramutare la lecita attività in una di carattere commerciale, incoerente ed incompatibile con quella professionale.
Resta ferma la particolare attenzione da rivolgere all’attività formativa interna “il cui monitoraggio e valutazione appaiono particolarmente problematici in considerazione anche delle modalità private del suo svolgimento” (così la relazione di accompagnamento al Regolamento per la formazione professionale continua).
Proprio in relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività formativa svolta in un ambiente chiuso e controllato dallo stesso studio cui appartengono gli uditori, è necessario garantire con rigore la trasparenza degli eventi medesimi.
Ne consegue, affinché non siano elusi gli obiettivi e le garanzie di cui al citato regolamento sulla formazione, che lo studio organizzatore ai fini dell’accredito debba, da un lato, consentire l’accesso agli esterni a fronte di quote di partecipazione giustificate e proporzionate alla tipologia ed alla qualità dell’attività, dall’altro lato, offrire all’Ordine accreditante tutte le informazioni e gli assensi necessarî allo svolgimento di adeguati controlli da parte dello stesso, anche a campione, nelle ore e nei luoghi indicati.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 16 luglio 2010, n. 35

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 35 del 16 Luglio 2010
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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