«Viene in rilievo l’art. 3, comma 4, lett. a) del r.d.l. n. 27 novembre 1933 n. 1578 che prevede, in deroga al generale principio fissato dal comma 2° in tema di incompatibilità dell’esercizio della professione con l’assunzione di qualsiasi impiego, la compatibilità dell’esercizio della professione forense con l’assunzione dell’impiego di insegnante presso “istituti secondari dello Stato”.
Le disposizioni dell’art. 3 r.d.l. n. 1578/1933 recanti previsione di deroghe al principio generale dell’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con l’assunzione di qualsiasi impiego sono norme di carattere eccezionale, non passibili, a mente dell’art. 14 delle disposizioni sulle legge in generale, di interpretazione e di applicazione analogica (in terminis, tra le tante: Cass., sez. un., 26 novembre 1996 n. 10490). Il comma quarto, lett. a) di detto articolo statuendo che, in deroga al principio generale accennato, l’esercizio della professione forense è compatibile con l’assunzione dell’impiego di insegnante presso gli istituti secondari dello Stato, pone, perciò, una norma di carattere eccezionale non passibile di interpretazione ed applicazione analogica e, quindi, non estensibile al diverso caso di docenza presso istituti di istruzione gestiti da soggetti ed enti, anche pubblici, diversi dallo Stato.
In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 5288/1998), adesivamente a quanto ritenuto in precedenza da questo Consiglio Nazionale Forense che, poi, ha mantenuto fermo il principio (cfr., da ultimo: C.N.F., 10 novembre 2005 n. 137 e 16 luglio 2008 n. 70). Trattandosi nel caso su cui verte il quesito di dipendente comunale, deve ritenersi sussistente l’incompatibilità con l’esercizio della professione forense».
Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 26 febbraio 2009, n. 6
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 6 del 26 Febbraio 2009- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
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