“Il quesito adombra la possibilità di una lettura assai estensiva delle norme sull’iscrizione di diritto nell’albo degli avvocati.
In particolare ci si deve riferire all’art. 30, R.D.L. 1578/1933, il quale prevede talune categorie di soggetti ammessi all’iscrizione di diritto.
Si tratta, senza dubbio, di una fattispecie eccezionale, e dunque insuscettibile di interpretazione analogica, a fronte delle disposizioni generali che disciplinano l’accesso all’Albo.
Palesemente insussistente è, pertanto, la pretesa di chi faccia domanda di iscrizione all’albo sulla base di una equiparazione di proprie qualifiche, presenti o passate, a quelle tassativamente elencate dalla legge professionale.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 27 aprile 2005, n. 18
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 18 del 27 Aprile 2005- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera (quesito)
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