Il quesito (del COA di Mantova) verte sulla possibilità di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati di un pubblico dipendente che rivesta la qualifica di dirigente di un ufficio periferico di un’amministrazione e che, al contempo, svolga attività di difesa dell’ente avanti alle Commissioni tributarie.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“La Commissione ritiene di confermare il proprio costante orientamento in tema di requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale, ed in particolare – per ciò che interessa in questo caso – la necessità, ai fini di detta iscrizione, che il pubblico dipendente sia preposto in via esclusiva all’ufficio legale e alla cura di cause ed affari dell’ente di appartenenza (v., da ultimo, i par. 22 novembre 2005, n. 88 e 27 aprile 2005, n. 15).

In questo senso tutte le forme di cumulo di incarichi estranei all’anzidetta funzione risultano necessariamente preclusive dell’iscrizione nell’elenco speciale.

Quanto, poi, alla circostanza che un dipendente svolga attività difensiva dell’ente di afferenza dinanzi alle commissioni tributarie territoriali, ciò non costituisce in alcun caso titolo autonomo per l’iscrizione nell’elenco speciale, considerato che la legislazione vigente (segnatamente il d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) consente questa attività anche a pubblici dipendenti privi dell’abilitazione all’esercizio della professione forense.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 25 gennaio 2006, n. 2

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 2 del 25 Gennaio 2006
- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment