Il quesito (del COA di Lucca) riguarda la possibilità di pubblicizzare la propria specifica attività con la dizione “opera nel settore del diritto civile con particolare riferimento al diritto del consumatore, alle problematiche legate al rapporto con gli istituti di credito e alle esecuzioni (recupero crediti)”. Il Consiglio rimettente chiede se la dizione sia ammissibile con riferimento alle prescrizioni del codice deontologico.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“L’informativa ipotizzata dall’avvocato è conforme al dettato dell’art. 17-bis del codice deontologico. Non rileva, invero, il fatto che sia genericamente rivolta ad una particolare categoria di utenti, perché, anzi, ciò è consequenziale alla scelta di informare circa la preferenza di esercitare la professione nell’indicato settore. Non potrebbe parlarsi invece di “specializzazione”, in quanto qualifica, questa, non riconosciuta dalla normativa sulla professione forense, con la sola eccezione dei “diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari” (art. 17-bis, comma 1, quinto punto, cod. deont.), ma dal tenore del quesito proposto non pare che l’interessato abbia speso la qualifica di “specialista”, o abbia comunque inteso fare riferimento a qualche forma di specializzazione”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 22 novembre 2006, n. 73

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 22 Novembre 2006
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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