La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
“Il caso prospettato è legato alla tematica della compatibilità con l’esercizio della professione forense di quelle figure di nuova concezione che hanno affiancato i dirigenti di ruolo degli enti locali.
In particolare si rileva che diversi Comuni e Province hanno conferito l’incarico di Direttore Generale, senza però che ciò abbia dato luogo ad una casistica uniforme, posto che in taluni casi si è in presenza di meri coordinatori strategici dell’azione amministrativa, alla stregua di consulenti esterni alla struttura istituzionale, mentre- in altre circostanze- si assiste ad una vera e propria integrazione di dette figure, che assumono deleghe operative o vengono posti a capo del personale dipendente, con conseguente incardinamento nell’organico dell’ente.
Ne consegue che il Consiglio dell’Ordine è tenuto a verificare, nel caso concreto, il tipo di rapporto effettivamente instauratosi tra il soggetto e l’ente, con particolare riferimento a talune circostanze che possano assumere un rilievo decisivo, quali la titolarità o meno di deleghe operative o poteri di gestione, al fine di valutare se sia integrata una effettiva violazione del divieto di assumere impieghi retribuiti a carico di enti pubblici, enunciato dall’art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
Nella ipotesi del Capo di Gabinetto, di cui al quesito in oggetto, la sussistenza della causa di incompatibilità pare profilarsi al di là di ogni ragionevole dubbio, giacché il Gabinetto del Presidente è, nella generalità dei casi, un vero e proprio organo dell’ente, con proprie attribuzioni ed un proprio personale”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 25 maggio 2005, n. 44
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 44 del 25 Maggio 2005- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera (quesito)
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