Il quesito (del COA di Livorno) riguarda la produzione in giudizio della corrispondenza intercorsa tra colleghi in vista di una transazione, poi conclusa. Si chiede una valutazione sulle ricadute deontologiche del comportamento.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“La Commissione ritiene che il quesito non possa essere trattato. Infatti esso si riferisce ad una vicenda specifica, descritta nel dettaglio.

Per regolamento e per proprio costante orientamento, questa Commissione si è sempre astenuta dal pronunciarsi su casi specifici come quello in oggetto, che costituiscono l’ambito tipico della potestà disciplinare dei Consigli dell’Ordine, onde evitare sovrapposizioni e contrasti con l’esercizio della funzione di giudice di secondo grado che il Consiglio nazionale detiene in materia.

Il caso descritto potrebbe essere senz’altro all’origine di un procedimento disciplinare e, dunque, suscettibile di giungere alla cognizione del C.N.F. in sede di impugnazione avverso l’eventuale provvedimento dell’Ordine locale”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 24 ottobre 2007, n. 36

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 36 del 24 Ottobre 2007
- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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