La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
“La Commissione si rende chiaramente conto che possono esservi talune situazioni in cui risulta inadeguato il disposto del R.D. 37/1934, che impone lo svolgimento ex novo della pratica per coloro che la interrompono per periodi superiori a sei mesi.
Tuttavia la legge non è suscettibile di un’interpretazione derogatoria, non essendovi alcune elemento testuale che autorizzi siffatte eccezioni.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 13 luglio 2005, n. 65
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 65 del 13 Luglio 2005- Consiglio territoriale: COA Larino, delibera (quesito)
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