Ai sensi del regolamento istitutivo, la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi solo su richieste di parere provenienti da Consigli dell’ordine degli avvocati, o da enti e associazioni, ma formulate in forma anonima, secondo criteri di generalità ed astrattezza, e in ogni caso non riferibili fattispecie concrete che possano costituire oggetto di cognizione del Consiglio nazionale in sede giurisdizionale. In via generale si deve, peraltro, ricordare che ad un soggetto di Pubblica Amministrazione è inibita la disapplicazione di atti emessi da altro soggetto, salva la possibilità di attivare eventualmente i rimedi previsti dall’ordinamento in sede giurisdizionale e di autotutela.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 10 marzo 2005, n. 10
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 10 del 10 Marzo 2005- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera (quesito)
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