Il quesito (del COA di Gorizia) concerne la materia dell’iscrizione nell’albo di soggetti in possesso di due certificati di compiuta pratica. Il Consiglio rimettente allega i nominativi degli interessati.

Ai sensi del regolamento istitutivo, la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi solo su richieste di parere provenienti da Consigli dell’ordine degli avvocati, o da enti e associazioni, ma formulate in forma anonima, secondo criteri di generalità ed astrattezza, e in ogni caso non riferibili a fattispecie concrete che possano costituire oggetto di cognizione del Consiglio nazionale in sede giurisdizionale. In via generale si deve, peraltro, ricordare che ad una Pubblica Amministrazione è inibita la disapplicazione di atti emessi da altra amministrazione, salva la possibilità di attivare eventualmente i rimedi previsti dall’ordinamento in sede giurisdizionale e di autotutela.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2005, n. 26

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 26 del 27 Aprile 2005
- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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