Il quesito (del COA di Frosinone) verte sulla possibilità, per un praticante, di effettuare la pratica presso più avvocati (tre nel caso delineato) aventi lo studio professionale in città diverse.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“È vero, come ricorda il Consiglio remittente, che la legge professionale non si occupa esplicitamente del numero di avvocati esercenti presso cui il praticante può svolgere il proprio percorso formativo; è, però, altresì vero che gli artt. 8 e 18 del R.D.L. 1578/1933 si preoccupano di configurare un rapporto tra praticante e dominus, nel quale il praticante ha obbligo di svolgere con costanza e diligenza il periodo di pratica, mentre l’avvocato ha il dovere di sovrintendere al periodo di tirocinio medesimo, essendo responsabile del suo buon andamento davanti al Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

Perciò non vi è dubbio che, per rispettare la volontà del legislatore, è necessario che vi sia un soggetto che abbia la supervisione dell’attività del praticante nel suo complesso, pur essendo possibile ed, anzi, auspicabile, che il praticante si formi anche con attività ulteriori rispetto alla mera frequenza dello studio professionale prescritta dalla legge.

In questo senso l’Ordine, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare in tema di pratica, può prevedere che il praticante collabori anche con altri avvocati oltre al dominus, ma solo con l’accordo di questi e ferma restando la sua responsabilità quale supervisore della pratica, con correlativo obbligo di certificarne con la sua firma il regolare andamento.

Quanto all’ipotesi di svolgimento della pratica presso più studî aventi sede in città diverse vale quanto appena precisato, con l’ulteriore avvertenza che non pare possibile svolgere, in modo ufficiale, la pratica presso avvocati iscritti ad ordini tra di loro differenti, poiché il periodo formativo è sottoposto al potere di vigilanza e controllo dell’ordine di iscrizione, e dunque non sarà possibile ufficializzare alcuna forma di “condivisione” dei praticanti tra ordini diversi.”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 13 luglio 2006, n. 52

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 52 del 13 Luglio 2006
- Consiglio territoriale: COA Frosinone, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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