Il quesito (del COA di Forlì-Cesena) riguarda la compatibilità con l’iscrizione all’albo degli avvocati di un soggetto che svolga attività d’insegnamento di guida di autoveicoli in qualità di istruttore, ed in regime di “collaborazione coordinata e continuativa”.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“La dottrina giuslavoristica e la giurisprudenza riconducono correntemente la tipologia contrattuale della cosiddetta parasubordinazione, nella specie della “collaborazione coordinata e continuativa” (nell’attualità, “lavoro a progetto”), all’ambito del lavoro autonomo. La Commissione ritiene pertanto -in via generale- di poter escludere la causa d’incompatibilità (di cui all’art. 3 della legge professionale e fatte salve le eccezioni ivi indicate) dell’”impiego retribuito”, identificabile nel lavoro tipicamente subordinato.

Accantonate le altre ipotesi minori, certamente estranee alla fattispecie prospettata, resta da esaminare la causa d’incompatibilità consistente nell’”esercizio di commercio”. Pur dovendo tale esame essere condotto su elementi fattuali non disponibili per questa Commissione, il tipo di attività descritto (istruttore di guida su autoveicoli) ed il regime giuridico indicato per il rapporto con il soggetto prestatore verso l’esterno del servizio, inducono ad escludere l’esercizio d’impresa e con esso l’incompatibilità rispetto all’iscrizione.

La circostanza che si tratti di attività poco usuale, del tutto estranea all’ambito della professione legale, con le occasioni di rapporti e contatti continuativi che la stessa potrà comportare, indurrà certamente il Consiglio richiedente a prestare particolare attenzione circa il rispetto, in concreto, delle regole comportamentali del codice deontologico forense”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 12 dicembre 2007, n. 57

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 57 del 12 Dicembre 2007
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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