La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“La normativa in materia di elezioni forensi, ed in particolare l’art. 3 e segg. del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (applicabile agli avvocati in virtù dell’art. 18 del decreto medesimo), non fornisce una disciplina compiuta delle operazioni elettorali.
La previsione di legge sull’Assemblea degli iscritti induce a ritenere che l’adunanza non possa dividersi tra luoghi e sedi differenti, ovvero interrompersi.
Tuttavia la sostanziale indeterminatezza del decreto legislativo lascia spazio, secondo il costante orientamento di questo Consiglio, alla potestà regolamentare dei Consigli dell’Ordine, i quali, nell’ambito della propria autonomia, possono adottare una disciplina della materia idonea a regolare nel dettaglio lo svolgimento delle operazioni elettorali nel modo ritenuto più consono.
Naturalmente la regolamentazione consiliare conosce limiti precisi, dati dal rispetto del pieno godimento del diritto di elettorato attivo e passivo, nonché dei principî fondamentali dettati dalla normativa del 1944.
Pertanto il Consiglio dell’Ordine potrà adottare un proprio regolamento con il quale disciplinerà le modalità di svolgimento dell’Assemblea deputata alle elezioni e di allestimento dei seggî, senza che sia necessario alcun intervento preventivo da parte del Consiglio nazionale forense.
Sussisterà la giurisdizione del Consiglio solo nell’ipotesi che il regolamento elettorale, violando i diritti degli elettori o degli aspiranti alle cariche consiliari, dia luogo a controversia.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 24 maggio 2006, n. 30
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 30 del 24 Maggio 2006- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
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