La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“La Commissione ritiene di confermare il proprio precedente orientamento, espresso nel parere 24 maggio 2006, n. 30.
Ivi si evidenziava che la normativa in materia di elezioni forensi, ed in particolare l’art. 3 e segg. del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (applicabile agli avvocati in virtù dell’art. 18 del decreto medesimo), non fornisce una disciplina compiuta delle operazioni elettorali.
La previsione di legge sull’Assemblea degli iscritti indurrebbe a ritenere che l’adunanza non possa dividersi tra luoghi e sedi differenti, ovvero interrompersi.
Tuttavia la sostanziale indeterminatezza del decreto legislativo lascia senz’altro spazio alla potestà regolamentare dei Consigli dell’Ordine, i quali, nell’ambito della propria autonomia, possono adottare una disciplina della materia idonea a regolare nel dettaglio lo svolgimento delle operazioni elettorali nel modo ritenuto più consono.
Naturalmente la regolamentazione consiliare conosce limiti precisi, dati dal rispetto del pieno godimento del diritto di elettorato attivo e passivo, nonché dei principî fondamentali dettati dalla normativa del 1944.
Pertanto il Consiglio dell’Ordine potrà adottare un proprio regolamento con il quale disciplinerà le modalità di svolgimento dell’Assemblea deputata alle elezioni e di allestimento dei seggî, garantendo comunque la trasparenza e la regolarità del voto.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 9 maggio 2007, n. 32
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 32 del 09 Maggio 2007- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera (quesito)
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