La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“È necessario premettere che la Commissione consultiva non può pronunciarsi allorquando tale intervento possa interferire con lo svolgimento della funzione disciplinare degli Ordini, ovvero anticipare la trattazione di fattispecie poi oggetto di cognizione del C.N.F. in sede giurisdizionale.
Tuttavia, in via del tutto astratta, si deve convenire che, essendo l’interesse tutelato dalla norma deontologica quello della lealtà e probità nei dei rapporti tra colleghi, si ritiene che il divieto di cui all’art. 28 c.d.f. faccia riferimento alla corrispondenza riservata nel suo complesso a prescindere dai latori dei singoli messaggi, in ispecie quando la sua produzione è in grado di danneggiare ingiustamente la controparte (come nel caso di lettera contenente proposta transattiva).
Perciò la risposta al quesito posto dall’ordine è di segno positivo, salva l’autonomia nella verifica delle circostanze di specie, oggettive e soggettive, che permane integra per ciascun giudizio deontologico.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 16 aprile 2008, n. 19
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 19 del 16 Aprile 2008- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera (quesito)
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