Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
“Ritiene la Commissione che a mente del combinato disposto degli art. 42-quater e 71-bis dell’Ordinamento Giudiziario l’incompatibilità all’esercizio della professione forense, per i vice procuratori onorari che tale professione esercitano, vada riferita unicamente all’attività tipica svolta avanti all’ufficio o agli uffici presso i quali sono adempiute le funzioni (onorarie) del pubblico ministero. Restano pertanto escluse dal divieto di cui sopra le diverse funzioni svolte in ambito civile che, esulando dall’attività del pubblico ministero propria dell’ufficio o degli uffici presso i quali sono prestate tali funzioni onorarie, possono invece essere liberamente esercitate.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 27 aprile 2005, n. 28
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 28 del 27 Aprile 2005- Consiglio territoriale: COA Crotone, delibera (quesito)
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