Il quesito (del COA di Chieti) verte sulla possibilità di iscrivere nel registro dei praticanti avvocati un maresciallo dei Carabinieri postosi in aspettativa ai sensi dell’art. 15 della l. 599/1954.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“Si ritiene di confermare il consolidato orientamento in base al quale si esclude la compatibilità tra la condizione di praticante avvocato e l’appartenenza a forze dell’ordine e corpi militari, a ragione del regime di subordinazione gerarchica e di disciplina che caratterizza questi ultimi, in evidente contrasto con i doveri di indipendenza e di segreto professionale che gravano sull’avvocato come sul praticante (v., sul punto, parere 14 dicembre 2005, n. 93 e 13 luglio 2006, n. 45).

Quanto al collocamento in aspettativa, si deve considerare che esso rappresenta solo una sospensione temporanea delle obbligazioni lavorative e non fa venire meno il vincolo di dipendenza del pubblico impiegato.

Si reputa quindi legittimo il diniego dell’iscrizione di un soggetto nella condizione descritta”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2006, n. 83

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 83 del 22 Novembre 2006
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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