Il quesito (del COA di Chieti) riguarda “la possibilità per un avvocato, regolarmente iscritto, di prestare la propria opera professionale, in via gratuita e sporadica, in favore di utenti di un consultorio familiare, a conclusione di un percorso formativo per il conseguimento di un master”.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“È opinione della Commissione, ovvio essendo che il non uso è una facoltà dell’uso, che sia del tutto pacifico che l’avvocato possa rinunciare, sporadicamente, al compenso per l’attività svolta. Ove tuttavia non eserciti tale facoltà, l’avvocato deve osservare il principio della inderogabilità dei minimi tariffari sancito dall’art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, pena la nullità della contraria sua determinazione.

Ritiene pertanto la Commissione, facendo buon governo degli esposti principi, che una rinuncia totale, da parte dell’avvocato, alle proprie competenze, qualora la medesima rivesta il carattere della continuità o non sia ricollegabile ad un’autonoma causa di liberalità, in relazione a motivi etici o sociali meritevoli di tutela, possa ritenersi invalida e fonte di responsabilità di natura deontologica. Tanto più, poi, se la previsione della suddetta rinuncia, trovando ragione nell’interesse economico del professionista di consentire ai clienti un risparmio delle spese legali a fronte del vantaggio derivantegli dal prevedibile affidamento di pratiche future con preferenza e in danno di altri colleghi, finisca per dar luogo, attraverso la indebita derogabilità degli onorari minimi tariffari, ad ipotesi di procacciamento di clientela, con situazioni di anomala concorrenzialità tra gli iscritti.

In definitiva, ove particolari ragioni suggeriscano all’avvocato di rinunciare al compenso o anche solo di ridurre i minimi di tariffa, sarà buona norma che egli si rivolga al Consiglio dell’ordine di appartenenza, cui per legge spetta di valutare le situazioni concrete sottoposte al suo esame, per avere, caso per caso, un parere preventivo al riguardo.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 22 novembre 2005, n. 81

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 81 del 22 Novembre 2005
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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