La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“La Commissione ritiene di dover confermare l’orientamento già espresso più volte sul punto (v. pareri nn. 8/1995, 11/1995, 163/1997, 166/1997, 86/2002 e 116/2003).
In particolare si reputa che, considerando il quadro normativo attuale, l’esperienza svolta all’estero possa essere parificata alla pratica svolta in Italia per ciò che attiene alla frequenza della studio legale; tuttavia permane, per il praticante, l’obbligo di legge di presenziare ad un certo numero di udienze in Italia per ciascun semestre.
L’assistenza a venti udienze, prevista come minimo per ogni semestre di pratica dall’art. 6 del D.P.R. 101/1990, deve avvenire normalmente in forma diluita lungo l’intero periodo semestrale, così da garantire continuità ed assiduità nello svolgimento del tirocinio professionale.
Si può, peraltro, nel caso di specie, ammettere una deroga a detta diluizione, allorché ciò sia giustificato da motivazioni documentate e meritevoli di considerazione, quali la permanenza all’estero del praticante, pur rispettando, in ogni caso, il numero minimo di udienze previsto per legge e – se del caso – le ulteriori disposizioni a carattere regolamentare deliberate in sede locale.
Rimane ferma la facoltà del Consiglio dell’Ordine di procedere agli opportuni accertamenti ed alle valutazioni proprie del caso concreto, nonché di disporre il colloquio con l’interessato previsto dall’art. 7, comma terzo, del citato D.P.R. 101/1990.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 14 dicembre 2005, n. 98
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 98 del 14 Dicembre 2005- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera (quesito)
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