Il quesito (del COA di Bolzano) riguarda la possibilità da parte di un avvocato di adempiere alla prescrizione di cui all’art. 16, co. 7, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, relativa alla comunicazione al proprio Ordine dell’indirizzo di posta elettronica certificata, mediante la trasmissione di un indirizzo PEC comune ad altro o ad altri iscritti. Il Consiglio dell’Ordine formula il presente quesito con riferimento alla richiesta pervenuta da un avvocato di adempiere alla prescrizione di legge con la comunicazione all’Ordine di una casella PEC identica a quella di altro avvocato, collega di studio.

L’art. 16, co. 7, del D.L. n. 185/2008, testualmente recita: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata …”
Questa Commissione ritiene che non possa ritenersi da parte dell’avvocato assolto l’obbligo di legge di comunicare l’indirizzo di posta certificata all’Ordine professionale attraverso la comunicazione di un indirizzo comune ad altro o ad altri iscritti: questo indica il tenore letterale della norma, che indicando un “proprio” indirizzo si riferisce di certo a quello, esclusivo, appartenente a quel professionista; e il senso comune, che non può non far pensare alla confusione tra soggetti destinatari, mittenti e comunicazioni che una tale pratica potrebbe ingenerare.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 24 maggio 2012, n. 30

(Quesito n. 142)

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 30 del 24 Maggio 2012
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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