L’art. 16, co. 7, del D.L. n. 185/2008, testualmente recita: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata …”
Questa Commissione ritiene che non possa ritenersi da parte dell’avvocato assolto l’obbligo di legge di comunicare l’indirizzo di posta certificata all’Ordine professionale attraverso la comunicazione di un indirizzo comune ad altro o ad altri iscritti: questo indica il tenore letterale della norma, che indicando un “proprio” indirizzo si riferisce di certo a quello, esclusivo, appartenente a quel professionista; e il senso comune, che non può non far pensare alla confusione tra soggetti destinatari, mittenti e comunicazioni che una tale pratica potrebbe ingenerare.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 24 maggio 2012, n. 30
(Quesito n. 142)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 30 del 24 Maggio 2012- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera (quesito)
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