Il quesito (del COA di Bolzano) riguarda la posizione di avvocati che abbiano anche incarichi di insegnamento universitario ovvero siano Parlamentari ed in relazione a tanto se l’esonero di cui all’art. 5 comma 1 del Regolamento C.N.F. del 13 luglio 2007 sia da intendersi totale, ovvero permanga comunque l’obbligo di conseguire i crediti previsti in materia di ordinamento deontologia e previdenza forense; inoltre, se tale eventuale obbligo di conseguimento dei crediti nelle predette materie valga anche per i professori a tempo pieno iscritti nell’Elenco Speciale e per quelli a tempo definito che di fatto non esercitino la professione. Ulteriormente, si chiede di conoscere se l’esonero di cui al predetto art. 5 del Regolamento C.N.F. possa ritenersi applicabile all’avvocato membro di un ramo del Parlamento, ovvero componente di una Commissione Parlamentare, ovvero se le predette attività possano costituire attività formative ed in caso positivo in quale misura.

Va innanzitutto osservato come la lettera dell’art. 5 in tema di esoneri per docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché per i ricercatori con incarico di insegnamento sia assolutamente testuale nel prevedere che anche in presenza di detto esonero, rimanga “…fermo l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale”.

Pertanto, al primo quesito non può che rispondersi nei termini sopra detti, come peraltro già operato dal C.N.F. con proprio parere n. 38 del 11 dicembre 2008 (richiamato altresì dal medesimo C.O.A. richiedente), con il quale si è altresì precisato che l’esonero in parola – per le altre attività formative – deve intendersi totale.
Su tale premessa, deve ritenersi che il conseguimento degli obblighi formativi in materia di deontologia, ordinamento e previdenza forense, riguardi necessariamente anche i docenti universitari a tempo pieno, giacché anche ad essi, sia pure in maniera limitata è riconosciuto lo jus postulandi, ed a maggior ragione ai docenti universitari a tempo definito per i quali lo jus postulandi è privo di qualsiasi limitazione.
Per quanto riguarda la situazione prospettata dal C.O.A. richiedente e cioè il mancato esercizio “di fatto” di attività professionale da parte di docente universitario a tempo definito, deve osservarsi che tale circostanza, proprio perché meramente eventuale, non sottrae il docente agli obblighi formativi sopra detti, ben potendo in qualsiasi momento lo stesso dar luogo ad esercizio di attività professionale senza necessità di alcuna preventiva comunicazione o autorizzazione da parte di qualsivoglia organo.
Per quanto riguarda gli esoneri formativi per i membri del Parlamento, va rilevato che alcuna previsione in tal senso si legge nel Regolamento del C.N.F., sicché la lettera della disposizione esclude siffatta ipotesi.
Deve essere allora osservato come dalla lettura complessiva delle previsioni del Regolamento del C.N.F. circa gli esoneri dagli obblighi formativi si ricava che le stesse sono tutte connotate da un’ottica contenitiva degli stessi.
Ed infatti, il Regolamento prevede, oltre ad esoneri totali specificamente individuati, anche esoneri parziali a fronte di situazioni di impedimento, volendosi evidentemente evitare che potessero sorgere esclusioni di carattere totale dell’obbligo formativo al di là di quelle già previste dal Regolamento.
Non a caso, al numero 2 dell’art. 5 si prevede che “l’esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento”.
Ed al successivo numero 4 è precisato ulteriormente che: “all’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero, al contenuto ed alle sue modalità se parziali”.
In tale ottica, la previsione relativa agli esoneri di cui all’art. 5 appare quindi insuscettibile di applicazione estensiva, dovendosi invece far riferimento esclusivamente alle indicazioni espresse contenute nello stesso.
D’altro canto, la ratio dell’attività formativa è proprio quella di impedire che il trascorrere del tempo comprometta l’aggiornamento professionale e, nel caso di specie, anche deontologico degli iscritti, laddove il medesimo aggiornamento è fonte di tutela e di garanzia per la collettività circa la competenza e la correttezza dell’avvocato.
Quanto sopra vale anche per l’avvocato che sia membro di Commissioni Parlamentari, giacché evidentemente è diverso il fine delle stesse rispetto a quello perseguito dalla Formazione Continua, né peraltro vi è alcuna previsione di controllo in ordine all’attività svolta presso tali Commissioni, così come invece avviene da parte dei Consigli Territoriali per la formazione professionale degli iscritti.
Conclusivamente, in mancanza di espressa previsione o di norma analogicamente applicabile, non sussiste ipotesi di attività parlamentare, in qualsiasi sede svolta, che possa ritenersi sostitutiva dell’attività formativa obbligatoria prevista dal Regolamento.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 27 aprile 2011, n. 53

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 53 del 27 Aprile 2011
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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