La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“La pubblicazione di provvedimenti disciplinari che dispongono la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale è già stata ritenuta lecita dal Garante per la protezione dei dati personali (decisione 29 marzo 2001, in Bollettino, n. 18, marzo 2001, pag. 20).
Si trattava, in quel caso, della pubblicazione sulla rivista edita da un Consiglio dell’Ordine.
I principi sottesi a tale pronuncia, del tutto condivisibili e tuttora attuali, considerano che i provvedimenti disciplinari dei Consigli dell’ordine e del Consiglio nazionale forense si configurano quali atti pubblici soggetti ad un regime di conoscibilità da parte di altri professionisti e di terzi, pur in assenza di ulteriori e più analitiche disposizioni di legge o di regolamento che prevedano una specifica divulgazione in favore di altri soggetti rispetto a quelli indicati nell’art. 46 r.d.l. n. 1578/1933 o particolari modalità di diffusione dei dati. Così che “rispetto a tale regime di conoscibilità dei provvedimenti disciplinari, che si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico connessi anche a ragioni di giustizia ed al regolare svolgimento dei procedimenti in ambito giudiziario, non può ritenersi prevalente … l’interesse alla riservatezza del singolo professionista destinatario di una misura disciplinare, ferma restando la necessità che la menzione del provvedimento che applica la misura avvenga in modo corretto e in termini esatti e completi” (cfr. decisione Garante cit.).
La diffusione non si configura pertanto come un dovere, che deve ritenersi adempiuto con la comunicazione prevista dall’art. 46 sopra citato, ma piuttosto come una facoltà, il cui esercizio appare apprezzabile in considerazione della funzione di garanzia verso i cittadini stabilmente assunta dagli ordini professionali. Stabilito tale principio, sono indifferenti i mezzi usati per la comunicazione (bacheca, rivista, lettera, sito web od altri).
Nel caso, tuttavia, dovranno essere assicurate l’esattezza e la completezza dei dati oggetto di divulgazione (con riguardo anche ad eventuali sviluppi successivi favorevoli ai professionisti interessati) e previamente valutata l’estensione (in ispecie territoriale) dell’informazione ed il mezzo della stessa, secondo il criterio di proporzionalità tra l’interesse alla riservatezza del professionista e l’interesse pubblico relativo, in particolare, al regolare svolgimento dei procedimenti giudiziari”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 24 ottobre 2007, n. 43
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 43 del 24 Ottobre 2007- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera (quesito)
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