Il quesito (del COA di Bergamo) si riferisce alla facoltà, per un avvocato, di esercitare individualmente la professione e di costituire, al contempo, uno studio associato per riunire le competenze con altri colleghi che esercitano anch’essi separatamente in forma individuale.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“La Commissione ritiene di confermare l’orientamento già espresso con il diffuso parere 22 marzo 2006, n. 16, con il quale si rappresentava la circostanza che non esiste, nell’attuale normativa professionale forense, alcuni divieto di esercitare contemporaneamente in forma individuale ed associata.

Permane in capo all’iscritto l’obbligo di comunicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza quale sia lo studio principale, ai sensi dell’art. 24, can. IV, cod. deont.”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 22 novembre 2006, n. 75

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 75 del 22 Novembre 2006
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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