Il quesito (del COA di Bergamo) riguarda la possibilità, per un avvocato, di detenere quote in una società di persone senza poteri di gestione.

Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“La partecipazione del professionista a società di persone pare senz’altro compatibile con l’ordinamento professionale fintantoché queste non prevedono, nell’oggetto sociale o nell’attività di fatto, l’esercizio di attività commerciale. In tal caso l’avvocato potrà anche assumere poteri gestori.
Ove, per converso, il caso riguardi società di persona aventi ad oggetto attività commerciale, la Commissione ritiene di confermare l’orientamento generale già espresso in varie occasioni, ai sensi del quale si ritiene sussistere certamente causa di incompatibilità quando l’avvocato assuma su di sé incarichi di gestione ed amministrazione (v., da ultimo, par. 23 maggio 2002, n. 75 in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (2001-2003), a cura di V. Panuccio, Milano 2005, p. 54 e par. 25 giugno 2003, n. 130, ivi, p. 98).”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2005, n. 40

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 40 del 27 Aprile 2005
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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