Il quesito (del COA di Benevento e del COA di Chieti) attiene alla possibilità che un praticante, una volta completata la pratica e svolto il sessennio di abilitazione al patrocinio, possa iscriversi presso altro Ordine, ottenendo nuovamente l’abilitazione provvisoria al patrocinio. L’Ordine di Benevento chiede, inoltre, quali siano gli obblighi del praticante nel caso la reiscrizione sia ritenuta ammissibile.

La Commissione, dopo ampia discussione, riunisce i due quesiti per identità di questioni adotta il seguente parere:

“La Commissione, richiamando integralmente quanto illustrato nel proprio parere 20 febbraio 2008, n. 9, evidenzia anche in questa circostanza la funzione formativa dell’abilitazione provvisoria concessa al praticante. Al contrario, ribadisce che il medesimo patrocinio non può trasformarsi in uno strumento per l’esercizio surrettizio della professione a prescindere dal superamento del prescritto esame di Stato.
Per questo si ritiene che, pur potendo permanere l’iscrizione nel registro dei praticanti anche oltre l’emissione del certificato di compiuta pratica, nondimeno l’abilitazione al patrocinio debba essere chiesta (e possa svolgersi) solo entro il periodo di sei anni decorrenti dal primo giorno del secondo anno di pratica.
La possibilità di ottenere più di una volta l’abilitazione al patrocinio creerebbe, del resto, un notevole danno alla tutela dei diritti dei cittadini, poiché darebbe vita ad una seconda categoria di avvocati, questi ultimi per di più a titolo temporaneo, svincolati dalla valutazione delle capacità professionali insita nell’esame di Stato.
La risposta al quesito posto dagli Ordini richiedenti deve essere, pertanto, di segno negativo”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 28 ottobre 2009, n. 38

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 38 del 28 Ottobre 2009
- Consiglio territoriale: COA Benevento, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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