Il quesito (del COA di Ancona) riguarda la possibilità di ammettere al patrocinio un praticante che, ad un anno dall’iscrizione nel registro, abbia conseguito il diploma di una scuola di specializzazione per le professioni legali ma non avendo mai frequentato uno studio legale, né avendo presenziato ad udienze.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“La soluzione della questione posta non può che darsi con riferimento a quanto precisato, a più riprese, da questa Commissione e dal Consiglio nazionale in genere (cfr. circolare C.N.F. n. 30-B/2003 e i pareri 27 aprile 2005, n. 27; 6 ottobre 2005, n. 72; 14 dicembre 2005, n. 96). In particolare si è evidenziato che il beneficio della sostituzione di un anno di pratica attraverso il conseguimento del diploma di una scuola di specializzazione per le professioni legali non esenta affatto il praticante dall’obbligo di svolgere il tirocinio forense che rappresenta ancora, all’evidenza, il nucleo fondamentale dell’attività formativa.
Perciò il legislatore, opportunamente, non ha sottratto coloro che intendono frequentare una delle scuole universitarie agli obblighi formativi comunque incombenti sul praticante. Il D.M. 11 dicembre 2001, n. 475, nel disporre, all’art. 1, che “Il diploma di specializzazione (…) è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno” , precisa dunque inequivocabilmente la valenza del titolo, limitandola alla finalità dell’integrazione del compimento del periodo di pratica, con esclusione, dunque, di altre finalità astrattamente possibili, quali ad esempio quella di costituire elemento utile ai fini della concessione dell’abilitazione provvisoria al patrocinio.
Per altro si osserva che le norme relative alla concessione dell’abilitazione provvisoria al praticante, costituendo deroga al principio costituzionale dell’accesso alla professione mediante il superamento dell’esame di Stato, debbono necessariamente essere interpretate in senso tassativo, il che esclude che l’anno di tirocinio pratico necessario ai fini della concessione del beneficio possa essere integrato con modalità alternative a quelle previste dalla legge.
Il praticante, quindi, potrà chiedere l’abilitazione al patrocinio provvisorio solo avendo proficuamente concluso i precedenti due semestri di pratica, frequentando lo studio professionale e le aule di giustizia secondo la disciplina di legge e le modalità prescritte nell’ambito dei regolamenti degli ordini circondariali. Se così non è, ossia se l’Ordine di appartenenza non ha convalidato i precedenti semestri di pratica, la richiesta di abilitazione andrà senz’altro respinta; a nulla rilevando, al proposito, l’eventuale possesso di un diploma di specializzazione rilasciato da una scuola universitaria.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 16 gennaio 2008, n. 2

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 2 del 16 Gennaio 2008
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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