Il quesito (del COA de L’Aquila) riguarda un iscritto all’elenco speciale degli esercenti presso enti pubblici annesso all’albo (del quale sono riportate le generalità), che riveste il doppio incarico di dirigente del settore legale di un comune e direttore generale dell’ente medesimo.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“La Commissione deve astenersi da un pronunciamento nel merito, in quanto – ai sensi del proprio regolamento istitutivo – può esprimere il proprio avviso solo su quesiti riferiti a fattispecie astratte e non riferibili a singoli soggetti e non può pronunciarsi su provvedimenti di competenza degli Ordini locali i quali siano anche solo in ipotesi impugnabili avanti al C.N.F. in sede giurisdizionale.

Cionondimeno la Commissione ritiene di ricordare che, secondo la propria costante giurisprudenza (v., da ultimo, i par. 22 novembre 2005, n. 88 e 27 aprile 2005, n. 15), l’attività dell’iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo deve riguardare esclusivamente l’ufficio od il settore legale dell’ente di appartenenza.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 14 dicembre 2005, n. 91

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 91 del 14 Dicembre 2005
- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment