Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
“L’attività in questione non è espressione diretta di una funzione tipica attribuita dalla legge ai Consigli dell’Ordine degli avvocati; essa, piuttosto, costituisce manifestazione delle sue più generali prerogative di azione quale ente pubblico non economico (come ad es. potrebbe essere l’assunzione di personale, la stipula di contratti di somministrazione o di fornitura, o altro).
Ne deriva che in questa sede non possono essere espresse valutazioni circa il comportamento che il Consiglio dell’Ordine può o non può tenere quale ente pubblico, nell’ambito della propria responsabile discrezionalità.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2005, n. 22
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 22 del 27 Aprile 2005- Consiglio territoriale: COA La Spezia, delibera (quesito)
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