Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, e si esprime nei termini seguenti:
– Non può procedersi ad iscrizione in Ordine diverso da quello di residenza ove l’interessato, all’uopo sentito dal Consiglio, dichiari di non avere avuto, né di avere allo stato, né di volere in futuro avere interessi professionali nel circondario del nuovo Ordine.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 73
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 73 del 04 Luglio 2001- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera (quesito)
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