Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la Commissione ritiene di dover confermare l’orientamento già espresso più volte in passato, in base al quale “la pratica svolta all’estero è parificata a quella svolta in Italia, per quanto concerne la frequenza dello studio legale al quale il praticante inerisce; ma deve essere comunque integrata da quanto previsto dalla legge italiana relativamente all’obbligo di frequentare il richiesto numero di udienze nell’arco del semestre” (parere n. 151 del 26 ottobre 2000, in V. Panuccio (a cura di), I pareri del Consiglio nazionale forense, Giuffré, Milano 2001, 117-118; vedi anche parere n. 126/2000, in V. Panuccio, op. cit., 100). La risposta al quesito proposto è pertanto di massima favorevole, ma è rimessa alla valutazione in concreto del Consiglio dell’ordine competente la verifica della sussistenza della frequenza alle udienze (che debbono tenersi presso autorità giudiziarie italiane), con le modalità, nei tempi e nel numero minimo richiesto. E’ peraltro facoltà del Consiglio procedere agli opportuni accertamenti e al colloquio, come disposto dall’art. 7, 3° comma D.P.R. n. 101/1990.
Consiglio Nazionale Forense (rel. tutti i Consiglieri), parere del 24 ottobre 2003, n. 188
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 188 del 24 Ottobre 2003- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera (quesito)
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