Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– La Commissione ritiene che non sia possibile un’associazione professionale tra avvocato e medico legale, stante la specificità distinta delle due professioni, anche per quanto concerne la deontologia.
In particolare si ritiene che l’associazione mista metta a repentaglio i doveri di segretezza e di riservatezza (art. 9 c.d.) cui l’associato con iscritto ad altra professione viene necessariamente meno nella gestione in forma associata della clientela.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 177
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 177 del 29 Novembre 2002- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
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