Il provvedimento in autotutela ottenuto nelle more del procedimento d’appello determina la sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente all’impugnazione, per cui va dichiarata cessata la materia del contendere (Nel caso di specie, il professionista aveva impugnato al CNF il rifiuto del COA locale di effettuare l’iscrizione del professionista stesso nell’elenco speciale degli avvocati stabiliti ex D. Lgs 96/2001, poi effettuata nelle more del procedimento d’appello).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. VERMIGLIO), sentenza del 20 aprile 2012, n. 72, riferita all’annullamento in autotutela di un provvedimento disciplinare impugnato.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 13 Novembre 2012 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera del 08 Marzo 2011
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