Il provvedimento di archiviazione della notizia dell’illecito disciplinare da parte del CDD

Il provvedimento di archiviazione della notizia dell’illecito disciplinare da parte del CDD può intervenire: a) in seduta plenaria prima dell’avvio del procedimento, anche in difetto di svolgimento di qualsivoglia attività istruttoria, su richiesta del presidente e senza formalità, nel caso di manifesta infondatezza; b) nella fase istruttoria preliminare, ad iniziativa del consigliere istruttore, con delibera della sezione competente; c) successivamente, in qualsiasi fase del procedimento, sempre con delibera della sezione competente, qualora emerga la manifesta infondatezza dell’addebito. In ogni caso, ai fini della sua impugnabilità, detta pronuncia si pone sul medesimo piano logico della decisione di proscioglimento, sicché tra i vizi che possono comportarne l’annullamento vi è il vizio di motivazione, considerato che l’art. 58 L. n. 247/2012 richiede appunto che l’archiviazione sia disposta con delibera motivata, in qualunque fase del procedimento disciplinare essa intervenga (art. 19 Reg. CNF n. 2/2014).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Bertollini), sentenza n. 74 del 15 aprile 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 15 Aprile 2021 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 15 Luglio 2020 (archiviazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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