Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio (anche su esposto anonimo)

Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 novembre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 06 Novembre 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 42 del 30 Giugno 2018 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8777 del 30 Marzo 2021 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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