Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio

Ai sensi dell’art. 50, co. 4, L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere. Peraltro, ogni eventuale vizio dell’esposto è sanato dalla conferma che dello stesso faccia l’esponente nel corso del procedimento disciplinare ovvero di sua audizione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità dell’esposto perché proveniente non dal cliente ma dalla moglie di questi).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 36 del 22 febbraio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 22 Febbraio 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera n. 6 del 16 Dicembre 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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