Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio

L’esercizio dell’azione disciplinare non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito deontologico, atteso che il COA ai sensi dell’art. 38, comma 3, L.P. può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della semplice conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di mera informazione, a nulla rilevando ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, la mancanza di un esposto o della segnalazione da parte di terzi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 206
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87;
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71;
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178;
Cons. Naz. Forense 17/02/2008 n. 154, Cons Naz. Forense 04/07/2007 n. 175; Cons. Naz. Forense 03-03-2005, n. 43.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 12 Dicembre 2013 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 23 Settembre 2010 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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