Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio

Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 03 Aprile 2019 (accoglie) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 17 Ottobre 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 31270 del 29 Novembre 2019 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment