Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio

Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito il difetto di jus postulandi, per difetto di valida procura, del difensore che aveva confezionato l’esposto).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza n. 38 del 6 maggio 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 06 Maggio 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 09 Dicembre 2013 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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